Decreto Scuola 2026: le novità articolo per articolo e la checklist per il Dirigente Scolastico

Il Decreto Legge per la Scuola, pubblicato in gazzetta ufficiale il 30 settembre 2026, inserisce molte novità nel mondo Scuola. Andiamo a guardarle insieme con questo articolo.
Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170

Decreto Scuola 2026: le novità articolo per articolo e la checklist per il Dirigente Scolastico

PEI e ore di sostegno, composizione delle classi, Latino alla secondaria di primo grado, istituti tecnici che diventano licei tecnologici, risorse PNRR: cosa cambia e da dove partire.

G.U. Serie generale n. 227 del 30 settembre 2026 · in vigore dal 1° ottobre 2026

Con il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2026, il Governo interviene sull’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, sull’accompagnamento delle misure PNRR di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, sull’integrazione degli studenti stranieri e su alcuni aspetti di formazione superiore e ricerca.

Il decreto è composto da 15 articoli, organizzati in 4 Capi, ed è in vigore dal 1° ottobre 2026. Di seguito l’elenco degli articoli, una sintesi tecnica di ciascuno con i risvolti per le istituzioni scolastiche, una spiegazione dell’iter che il provvedimento dovrà ancora compiere, un’infografica riassuntiva e una checklist operativa per il Dirigente Scolastico.

Gli articoli del decreto

Le novità, articolo per articolo

Capo I – Avvio dell’anno scolastico e misure in materia di istruzione

Art. 1

Sostegno didattico agli alunni con disabilità

Modifiche al D.Lgs. 66/2017 (artt. 7 e 10) e alla L. 104/1992 (art. 15)

  • Ore di sostegno nel PEI. Il PEI non contiene più la “proposta” del numero di ore di sostegno: con la nuova lettera d-bis, il PEI definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe. All’art. 10, comma 2, il verbo “assegna” diventa “attribuisce”.
  • Nuove scadenze. Per alunni di nuova iscrizione o nuova certificazione: PEI provvisorio entro giugno e definitivo entro e non oltre il 15 ottobre. Per alunni già inseriti e già iscritti nella stessa scuola: PEI definitivo entro giugno, con aggiornamenti e correttivi entro le prime due settimane di ottobre; restano possibili modifiche successive per nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento.
  • Continuità delle ore (lettera g-bis). Nel passaggio da un anno di corso al successivo si valuta in via prioritaria, fatta salva l’assegnazione dell’organico, il mantenimento delle ore di sostegno dell’anno precedente, salvo aggiornamenti motivati. Nel passaggio tra gradi di istruzione (a partire dall’infanzia) il PEI è aggiornato anche ai fini della definizione delle ore.
  • GLO. Nuovo comma 11-bis all’art. 15 della L. 104/1992: il PEI può essere approvato dal GLO anche in assenza di una delle componenti, purché regolarmente convocata, se la mancata partecipazione non consente di rispettare i termini.
Risvolti per la scuolaIl calendario dei GLO di inizio anno diventa vincolato a termini perentori (“entro e non oltre”). Assume rilievo la qualità della motivazione sulle ore di sostegno e la documentazione della regolare convocazione di tutte le componenti, presupposto per l’approvazione in assenza di una di esse.
Art. 2

Orientamento, inclusione e contrasto della dispersione

Fondo di cui all’art. 1, c. 561, L. 197/2022; modifica all’art. 7 L. 131/2025

Il fondo destinato a valorizzare i docenti impegnati in attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno alla ricerca educativo-didattica è incrementato di 30 milioni di euro per il 2026 e di 40 milioni per il 2027, per garantire anche nel 2026/2027 le attività di orientamento, inclusione e contrasto della dispersione, compresi i percorsi personalizzati. Una parte della copertura deriva dalla modifica dell’art. 7 della L. 131/2025, la cui decorrenza diventa “per l’anno 2025 e a decorrere dall’anno 2028”.

Risvolti per la scuolaÈ assicurata la continuità delle figure di docente tutor e orientatore e delle relative attività per l’anno in corso. Le modalità di riparto e utilizzo saranno definite dagli atti ministeriali attuativi.
Art. 3

Semplificazione in materia di istruzione

  • Programma biennale SIDI (c. 1). Il MIM adotta un programma per lo sviluppo di servizi digitali nel SIDI legati alla gestione del personale e delle procedure amministrative, con una piattaforma unificata per i processi di programmazione e valutazione delle scuole e l’armonizzazione degli applicativi per l’interoperabilità tra banche dati. Spesa autorizzata: 14 milioni di euro nel biennio 2026-2027.
  • Latino per l’educazione linguistica – LEL (c. 2). Dall’a.s. 2027/2028, a partire dalla classe seconda della secondaria di primo grado, gli alunni possono avvalersi dell’insegnamento facoltativo di Latino per un’ora settimanale aggiuntiva (33 ore annue). L’insegnamento è affidato a docenti della classe di concorso A-12 con almeno un esame annuale (o due semestrali) di lingua o letteratura latina, oppure almeno 12 CFU nel settore L-FIL-LET/04. Il docente partecipa alla valutazione ai sensi del D.Lgs. 62/2017. Clausola di invarianza finanziaria.
  • Formazione incentivata (c. 3). All’art. 16-ter, c. 4, D.Lgs. 59/2017: nelle more della contrattazione collettiva, l’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è fissato nel 10% del trattamento stipendiale in godimento.
Risvolti per la scuolaLe scuole secondarie di primo grado dovranno organizzare, dal 2027/2028, un’ora aggiuntiva opzionale (orario, raccolta delle adesioni, individuazione dei docenti A-12 in possesso dei requisiti) senza risorse aggiuntive. Per i docenti, la misura dell’una tantum legata alla formazione incentivata viene quantificata in via transitoria.
Art. 4

Welfare studentesco

  • Libri di testo (c. 1). +21 milioni di euro per il 2026 per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, ripartiti con i criteri del DPCM 320/1999.
  • Fondo per contributi alle famiglie (c. 2). Il fondo dell’art. 1, c. 518, L. 199/2025 passa dal Ministero dell’interno al MIM (20 milioni annui dal 2027, erogati direttamente ai nuclei familiari). La soglia economica passa da 30.000 a 40.000 euro; i destinatari diventano le classi prime della secondaria di primo grado e le classi prime e terze della secondaria di secondo grado. Le modalità attuative sono rimesse a un decreto MIM-MEF.
  • Cyberbullismo (c. 3). Il Fondo permanente per il contrasto del cyberbullismo è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Risvolti per la scuolaLe scuole potranno essere chiamate a informare le famiglie delle classi interessate sui nuovi contributi, una volta emanato il decreto attuativo. Aumentano le risorse per le azioni di prevenzione del cyberbullismo.
Art. 5

Scuola europea di Brindisi

La Scuola europea di Brindisi è autorizzata ad avviare la candidatura all’International Baccalaureate Diploma Programme. Fino a 9 docenti e 2 unità ATA sono individuati con procedura comparativa nazionale per titoli e colloquio (decreto MIM entro 90 giorni), valorizzando competenze in lingua inglese ed esperienze in contesti IB. Il personale resta titolare nella scuola di provenienza, matura punteggio di continuità e percepisce un’indennità aggiuntiva di 36.000 euro annui lordi, oltre a un’indennità di trasferimento di 15.000 euro per chi risiede fuori provincia (acquisita dopo tre anni scolastici continuativi). È prevista una tutela per il coniuge convivente dipendente pubblico.

Risvolti per la scuolaOpportunità di mobilità per docenti di ruolo con profilo internazionale; le scuole di provenienza dovranno gestire la copertura dei posti dei docenti selezionati, che restano titolari.
Art. 6

Istituzioni scolastiche del Friuli-Venezia Giulia

La Regione può finanziare con oneri propri un incremento della dotazione di personale delle scuole statali regionali oltre i parametri nazionali. Per far fronte alla carenza di docenti di madrelingua tedesca nelle scuole con insegnamento bilingue, la Regione può trasferire allo Stato le risorse per contratti a tempo determinato, anche con personale privo di abilitazione, che fa parte a pieno titolo del consiglio di classe. Le norme di reclutamento saranno definite con decreto MIM entro 60 giorni.

Art. 7

Ulteriori misure e proroghe di termini

  • Dirigenti scolastici (c. 1). Per l’a.s. 2025/2026 il Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato è incrementato, nel 2026, di 14 milioni di euro, destinati alla parte variabile della retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, nell’ottica dell’armonizzazione con la restante dirigenza pubblica.
  • Educazione al rispetto (cc. 2-3). Le risorse per i percorsi su rispetto, relazioni e contrasto alla violenza di genere (art. 1, c. 883, L. 199/2025) non transitano più da INDIRE ma sono destinate alle scuole e ripartite tra gli USR con decreto MIM; incremento di 3 milioni di euro per il 2026 e per il 2027.
  • Olimpiadi internazionali di chimica (c. 4). Finanziamento per l’organizzazione in Italia della 60ª edizione (IChO 2028).
  • Formazione iniziale e reclutamento (c. 5). All’art. 2-bis D.Lgs. 59/2017 viene soppresso il riferimento ai “primi tre cicli” dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, rendendo la relativa disciplina non più limitata nel tempo; il termine relativo ai requisiti per il concorso da insegnante tecnico-pratico (art. 22) slitta dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027.
  • PNRR e supporto al MIM (cc. 6-9). Proroga fino all’a.s. 2028/2029 delle misure dell’art. 47 DL 36/2022, degli esperti per monitoraggio e rendicontazione PNRR (2027-2029) e delle équipe formative territoriali (fino al 2028/2029).
  • Personale ATA – Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (cc. 10-12). Dall’a.s. 2027/2028 le graduatorie del concorso DD 3122/2024 e della procedura valutativa DD 1897/2024 sono utilizzate per le assunzioni nell’Area, con priorità ai vincitori di entrambe le procedure e successivo scorrimento in pari misura, anche oltre i posti banditi. Finalità dichiarata: limitare il ricorso agli incarichi di mansioni superiori.
  • Giovani laureati e diplomati ITS (c. 13). Le misure assunzionali dell’art. 3-ter DL 44/2023 sono prorogate al 31 dicembre 2028.
Risvolti per la scuolaPer i dirigenti, l’incremento del FUN incide sulla contrattazione integrativa regionale per il 2025/2026. Per le segreterie, l’utilizzo delle graduatorie dell’Area dei funzionari dal 2027/2028 punta a ridurre le reggenze e gli incarichi in mansioni superiori. Le risorse per l’educazione al rispetto arriveranno direttamente alle scuole tramite gli USR.

Capo II – Accompagnamento delle misure PNRR

Art. 8

Conclusione delle attività del PNRR

  • Revisori dei conti (c. 1). Incremento una tantum per il 2026 dei compensi dei revisori delle istituzioni scolastiche, per rafforzare i controlli di regolarità amministrativo-contabile sui fondi PNRR (decreto MIM-MEF).
  • FMOF (c. 2). Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è incrementato di 5 milioni di euro per il 2026 per remunerare il lavoro straordinario del personale scolastico legato all’aumento di scadenze e adempimenti, anche connessi alla chiusura di investimenti e riforme PNRR.
  • Personale ministeriale (cc. 3-4). Risorse aggiuntive per il personale scolastico in comando presso il MIM e per lo straordinario del personale del comparto funzioni centrali.
Risvolti per la scuolaLe risorse FMOF aggiuntive, una volta ripartite, potranno riconoscere le prestazioni straordinarie di personale docente e ATA impegnato nella chiusura e rendicontazione dei progetti PNRR; è utile che le prestazioni siano già tracciate e coerenti con la contrattazione integrativa d’istituto.
Art. 9

Istituti tecnici: nuovo monte ore e nuove denominazioni

Allegato 2-ter al DL 144/2022 (Riforma 1.1, Missione 4, Componente 1 PNRR); L. 121/2024

Quadri orari (c. 1). Sono sostituite le tabelle 1, 2 e 3 che definiscono il monte ore per ambiti dell’area di istruzione generale e dell’area di indirizzo flessibile (settore economico e settore tecnologico-ambientale). I totali risultano così articolati:

Area1° biennio2° biennio5° anno
Istruzione generale nazionale1.221990462
Indirizzo flessibile (economico e tecnologico-ambientale)8911.122528
di cui quota a disposizione della scuola–13299
Totale2.1122.112990

Ore di compresenza nell’area di indirizzo: settore economico 132 (2° biennio) e 99 (5° anno); settore tecnologico-ambientale 330, 561 e 297. Nell’area generale l’ambito giuridico-economico (132 ore) è collocato nel primo biennio.

Denominazioni (c. 2). Fermo restando l’assetto ordinamentale (D.Lgs. 61/2017 e art. 26-bis DL 144/2022), gli istituti tecnici assumono la denominazione di “licei tecnologici” e gli istituti professionali quella di “licei professionali”. Anche gli indirizzi cambiano nome secondo l’Allegato 1: ad esempio “Liceo tecnologico per l’amministrazione, la finanza e il marketing”, “per il turismo”, “per l’agraria, l’agroalimentare e l’agroindustria”, “per la chimica”, “per le costruzioni, l’ambiente e il territorio”, “per l’elettronica e l’elettrotecnica”.

Filiera tecnologico-professionale (c. 3). Ulteriori 10 milioni di euro per il 2027 per la promozione della filiera (L. 121/2024).

Risvolti per la scuolaPer gli istituti tecnici e professionali cambiano denominazioni (atti, sito, comunicazione, orientamento in entrata) e, per i tecnici, la distribuzione delle ore per ambiti, con effetti su curricolo, quota di autonomia, compresenze e organico. Restano da attendere i provvedimenti attuativi su quadri orari per indirizzo e tempistica di applicazione alle classi.
Art. 10

Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio

Rimodulazione dei termini e delle risorse della Struttura di missione PNRR (DL 19/2026), che può stipulare o prorogare contratti a tempo determinato per un massimo di 26 unità dal 1° gennaio al 30 giugno 2027. Norma di carattere organizzativo, senza effetti diretti sulle istituzioni scolastiche.

Art. 11

Semplificazione in materia di edilizia scolastica

Agli interventi di edilizia scolastica finanziati in tutto o in parte con il PNRR, avviati ma non ultimati entro la scadenza del Piano, continuano ad applicarsi fino al completamento le procedure semplificate dell’art. 7-ter, commi 1 e 1-bis, DL 22/2020. Fino al 2% delle risorse può essere destinato dal MIM ad assistenza tecnica e supporto specialistico (programmazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo), anche tramite accordi tra amministrazioni o affidamenti in house.

Risvolti per la scuolaI cantieri PNRR non conclusi entro i termini del Piano possono proseguire con le procedure semplificate: elemento rilevante per la pianificazione degli spazi e per i rapporti con gli enti locali proprietari degli edifici.

Capo III – Integrazione degli studenti stranieri

Art. 12

Promozione dell’integrazione degli studenti stranieri

  • Segnalazione ai servizi sociali (c. 1). Le scuole del sistema nazionale di istruzione (escluse le scuole straniere in Italia e le scuole europee) segnalano tempestivamente ai servizi sociali i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei genitori stranieri ostacolano l’integrazione scolastica e il percorso educativo, incidono sul comportamento del minore o sull’osservanza degli impegni del Patto di corresponsabilità educativa.
  • Percorso per i genitori (c. 2). I servizi sociali definiscono un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che prevede un percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento dell’italiano presso i CPIA, finalizzato a una certificazione almeno di livello A2 (QCER), e, ove possibile, percorsi di sostegno alla corresponsabilità educativa anche in collaborazione con la scuola. Sono previste esenzioni (età, patologie, disabilità certificate, motivate esigenze lavorative).
  • Sanzione (c. 3). Il mancato svolgimento del percorso, persistente dopo diffida del CPIA a 30 giorni e salvo giustificati motivi, è punito con sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro, irrogata dal prefetto; l’accertamento spetta al CPIA.
  • Riconoscibilità del volto (cc. 4-6). È vietato partecipare alle attività curricolari ed extracurricolari con il volto coperto o con modalità che impediscano il riconoscimento, salvo specifiche e certificate ragioni sanitarie o ragioni inerenti alle attività. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione comporta una sanzione da 200 a 1.000 euro (a carico dell’esercente la responsabilità genitoriale se l’autore è minore), irrogata dal prefetto. L’accertamento è effettuato dal dirigente scolastico. Le scuole adeguano il Regolamento d’istituto.
Risvolti per la scuolaNascono due nuovi adempimenti: una procedura interna di segnalazione ai servizi sociali (con criteri, documentazione e raccordo con il Patto di corresponsabilità) e l’adeguamento del Regolamento d’istituto, con la definizione delle modalità di accertamento in capo al DS e di trasmissione al prefetto. Clausola di invarianza: nessuna risorsa aggiuntiva.
Art. 13

Composizione delle classi in contesti multiculturali

  • Tetto del 30% nelle classi iniziali (c. 1), dall’a.s. 2027/2028. Primaria: alunni con cittadinanza non italiana, non nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia, non oltre il 30% di ciascuna classe prima. Secondaria di primo e secondo grado: studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno tre anni scolastici il sistema nazionale di istruzione, non oltre il 30% di ciascuna classe prima.
  • Redistribuzione (c. 2). Se le domande non consentono di rispettare il limite, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i DS, adottano misure per una presenza equilibrata tra scuole viciniori, nel rispetto della prossimità al domicilio e di particolari esigenze familiari documentate.
  • Iscrizioni in corso d’anno (c. 3), già dall’a.s. 2026/2027. In caso di iscrizione in corso d’anno alla classe prima, o a inizio o in corso d’anno a classi successive, l’inserimento avviene in classi in cui non siano superati i limiti.
  • Fondo per l’italiano (c. 4). 3,4 milioni per il 2027 e 14,1 milioni annui dal 2028 per attività extracurricolari di potenziamento della lingua italiana nelle scuole in cui il limite non sia rispettabile, anche con CPIA, enti del terzo settore e attori istituzionali.
  • Vigilanza (c. 5). Ogni Ufficio scolastico di ambito territoriale individua un referente per le iscrizioni.
  • Assegnazione alla classe dei minori stranieri (c. 6). Modificato l’art. 45, c. 2, DPR 394/1999: la classe è individuata dal collegio dei docenti con propria delibera, senza più il riferimento prioritario alla classe corrispondente all’età anagrafica né il limite della classe “immediatamente inferiore o superiore”.
Risvolti per la scuolaL’effetto immediato riguarda le iscrizioni in corso d’anno (già dal 2026/2027) e il ruolo del collegio dei docenti nell’assegnazione della classe. Dal 2027/2028 cambiano i criteri di formazione delle classi prime, con un coordinamento territoriale affidato agli Uffici di ambito. Clausola di invarianza per i commi 1, 2, 3, 5 e 6.
Art. 14

Formazione superiore e ricerca

Misure per l’università e la ricerca: deroga al limite temporale degli assegni/contratti (art. 22-ter L. 240/2010) per i progetti MSCA Doctoral Networks; 9,5 milioni di euro per il 2026 per il cofinanziamento dei partenariati europei Horizon Europe (PRIMA, Sustainable Blue Economy Partnership) e per progetti coerenti con il Piano Mattei per l’Africa; destinazione strutturale, dal 2027, di risorse al personale tecnico-amministrativo delle università. Nessun effetto diretto sulle istituzioni scolastiche.

Art. 15

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 1° ottobre 2026, ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.

Un decreto-legge è solo il primo passo: l’iter

Il decreto-legge è un atto con forza di legge che il Governo può adottare, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione, solo “in casi straordinari di necessità e urgenza”. Le norme sono efficaci da subito, ma in via provvisoria: il testo può cambiare, anche in modo significativo, durante il passaggio parlamentare.

  1. Deliberazione del Consiglio dei ministri

    Il testo è stato approvato nella riunione del 24 settembre 2026 ed emanato dal Presidente della Repubblica il 30 settembre.

  2. Pubblicazione ed entrata in vigore fase attuale

    Pubblicato in G.U. il 30 settembre 2026, in vigore dal 1° ottobre 2026. Le disposizioni sono già applicabili.

  3. Esame parlamentare del disegno di legge di conversione

    Il decreto è presentato a una delle due Camere, esaminato in commissione (per la scuola, la Commissione Cultura/Istruzione) con audizioni ed emendamenti, poi in Aula; quindi passa all’altro ramo del Parlamento. Il testo può essere modificato, integrato o in parte soppresso.

  4. Legge di conversione entro 60 giorni

    La conversione deve intervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione, cioè entro il 29 novembre 2026. Le modifiche introdotte in sede di conversione hanno, di norma, efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione. Se il decreto non è convertito, perde efficacia sin dall’inizio; le Camere possono regolare con legge i rapporti sorti nel frattempo.

  5. Provvedimenti attuativi

    Molte misure richiedono decreti ministeriali (riparto dei fondi, contributi alle famiglie, revisori, Scuola europea di Brindisi, reclutamento in Friuli-Venezia Giulia, fondo per l’italiano), note operative del MIM e, per alcuni aspetti retributivi, la contrattazione collettiva.

In sintesi: le norme del decreto vanno applicate da subito, ma ogni adempimento organizzativo andrebbe impostato tenendo conto che il testo definitivo sarà quello della legge di conversione e che le istruzioni operative arriveranno con i provvedimenti attuativi.

Il decreto in un colpo d’occhio

Decreto Scuola 2026 · DL 170/2026

15 articoli, 4 Capi. In vigore dal 1° ottobre 2026, da convertire in legge entro il 29 novembre 2026.

15 ott
termine ultimo per il PEI definitivo di nuovi iscritti e nuove certificazioni
30%
tetto per alunni stranieri (criteri art. 13) nelle classi prime dal 2027/28
33 ore
annue di Latino facoltativo dalla seconda media, dal 2027/28
+5 mln
al FMOF 2026 per lo straordinario legato al PNRR

Le date da ricordare

1 ottobre 2026
Entrata in vigore. Iscrizioni in corso d’anno nel rispetto del 30%
Prime 2 settimane di ottobre
Correttivi ai PEI degli alunni già iscritti
15 ottobre 2026
PEI definitivi per nuove iscrizioni e certificazioni
29 novembre 2026
Termine per la conversione in legge
a.s. 2027/2028
Classi prime con tetto 30%, Latino LEL, graduatorie funzionari ATA

Inclusione e sostegno

  • Il PEI definisce (non propone) le ore di sostegno
  • Priorità alla continuità delle ore
  • GLO valido anche senza una componente regolarmente convocata

Studenti stranieri

  • Segnalazione ai servizi sociali e percorso A2 per i genitori
  • Classe decisa con delibera del collegio
  • Divieto di volto coperto: accertamento del DS

Curricolo e ordinamenti

  • Tecnici e professionali diventano licei tecnologici e professionali
  • Nuovo monte ore per ambiti negli istituti tecnici
  • Latino facoltativo (A-12) alla secondaria di I grado

Risorse e personale

  • +30 mln tutor e orientamento 2026, +40 mln 2027
  • +14 mln FUN dirigenti per il 2025/26
  • +21 mln libri di testo; contributi famiglie fino a 40.000 euro
Fonte: G.U. Serie generale n. 227 del 30/09/2026

Checklist per il Dirigente Scolastico e la scuola

Una traccia iniziale per organizzare il lavoro. Le voci possono essere spuntate per tenere traccia dell’avanzamento (la spunta non viene salvata).

Subito – ottobre 2026
Entro la conversione – novembre 2026
Verso le iscrizioni 2027/2028
Da monitorare

Sintesi redatta sul testo del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, pubblicato nella G.U. Serie generale n. 227 del 30 settembre 2026. Il testo è suscettibile di modifiche in sede di conversione in legge; per l’applicazione puntuale si rinvia al testo ufficiale e alle note operative del Ministero dell’istruzione e del merito.

A norma della legge 132/2025, intelligenza artificiale (IA), in coerenza con il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), si informa che l’articolo è stato generato in html con il supporto dell’IA

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