Digital Omnibus UE 2026/1744: cosa cambia per le Scuole nel ruolo di deployer dell’AI Act
Una lettura ragionata del nuovo regolamento europeo, con uno sguardo dedicato a Dirigenti Scolastici, Docenti e Formatori.
L’Unione Europea torna a mettere mano al proprio impianto normativo sull’intelligenza artificiale, e lo fa con uno spirito che ogni professionista della Scuola dovrebbe accogliere con interesse: non stravolgere le regole, ma renderle più chiare, più sostenibili e più applicabili nella vita reale delle organizzazioni, comprese le nostre istituzioni scolastiche.
1Entrata in vigore e contesto
L’8 luglio 2026 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione. Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, il suo contenuto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, Italia compresa, senza bisogno di un provvedimento nazionale di recepimento.
Il testo, conosciuto come “Digital Omnibus sull’IA”, nasce da un percorso avviato dalla Commissione Europea il 19 novembre 2025 con la presentazione di un più ampio pacchetto di proposte legislative pensato per semplificare, coordinare e alleggerire l’insieme delle norme digitali già vigenti nell’Unione. Non stiamo parlando, dunque, di una rivoluzione normativa che introduce regole inedite, bensì di un’operazione di manutenzione legislativa: un intervento mirato a eliminare sovrapposizioni, ridurre gli oneri burocratici per imprese e istituzioni, e restituire maggiore certezza del diritto a chi, ogni giorno, è chiamato ad applicare le regole sull’intelligenza artificiale.
Il Regolamento 2026/1744 interviene su tre testi già in vigore: il celebre AI Act (Regolamento UE 2024/1689), il Regolamento sulla sicurezza aeronautica (UE 2018/1139) e il Regolamento sulle macchine (UE 2023/1230). Per il mondo della Scuola, l’attenzione va naturalmente concentrata sulle modifiche apportate all’AI Act, il testo che disciplina la progettazione, la commercializzazione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione Europea.
2Il senso e le novità del regolamento
L’esigenza di questo intervento nasce da un dato di fatto emerso con chiarezza durante i primi mesi di applicazione dell’AI Act: il ritardo nella predisposizione di norme tecniche, specifiche comuni e linee guida operative, unito alla lentezza con cui le autorità nazionali competenti si sono costituite negli Stati membri, rischiava di trasformare un impianto normativo lungimirante in un adempimento eccessivamente oneroso e di difficile applicazione pratica. Il legislatore europeo ha quindi scelto la strada del pragmatismo, intervenendo su più fronti.
Tra le novità più significative:
- Alfabetizzazione in materia di IA più flessibile (art. 4): resta l’obbligo, per fornitori e deployer, di adottare misure a sostegno della competenza digitale del proprio personale, ma viene chiarito che nessun livello specifico di alfabetizzazione deve essere garantito per legge. Commissione e Stati membri sono chiamati a sostenere questo percorso, anche facendo riferimento a quadri europei di competenze come il DigComp e il quadro di riferimento per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nell’istruzione primaria e secondaria.
- Ridefinizione di “componente di sicurezza”: la nozione viene circoscritta con maggiore precisione, per evitare che la classificazione “ad alto rischio” si estenda oltre quanto giustificato da un reale rischio per la salute e la sicurezza delle persone.
- Coordinamento con le normative settoriali: viene rafforzata la possibilità, per gli operatori economici, di integrare la valutazione dei rischi legati all’IA nei propri sistemi di gestione della qualità già esistenti, evitando duplicazioni di adempimenti.
- Documentazione tecnica semplificata per le PMI, comprese le start-up e le piccole imprese a media capitalizzazione, attraverso un modello semplificato predisposto dalla Commissione.
- Un nuovo calendario di applicazione per gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio, di cui parleremo diffusamente nella roadmap più avanti in questo articolo.
Il messaggio di fondo è chiaro: l’Unione Europea non arretra sulla tutela dei diritti fondamentali, ma riconosce che una regolazione efficace ha bisogno di tempo, strumenti di supporto adeguati e un approccio proporzionato alle reali capacità organizzative di chi deve applicarla — pubbliche amministrazioni e scuole comprese.
3Cosa cambia per le scuole, “deployer” dell’AI Act
È qui che il discorso normativo tocca da vicino la nostra quotidianità professionale. L’AI Act individua tra i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, elencati nell’Allegato III, anche quelli utilizzati nel campo dell’istruzione e della formazione professionale: pensiamo ai sistemi che determinano l’accesso o l’ammissione a un istituto scolastico, che valutano i risultati di apprendimento, che orientano gli studenti verso un determinato percorso di studi o che monitorano e rilevano comportamenti vietati durante lo svolgimento di test e prove d’esame.
Ogni istituzione scolastica che adotta, acquista o utilizza uno di questi strumenti — pensiamo a piattaforme di valutazione automatizzata, sistemi di orientamento algoritmico, software di monitoraggio durante le prove scritte o strumenti adattivi di personalizzazione dell’apprendimento — assume, ai sensi dell’articolo 3 dell’AI Act, il ruolo di deployer: il soggetto che utilizza, sotto la propria autorità, un sistema di IA nell’ambito della propria attività istituzionale.
Il Digital Omnibus non cancella questa impostazione, che resta il cuore della strategia europea sulla protezione dei diritti fondamentali di studentesse e studenti. Ciò che cambia, e in modo rilevante, riguarda invece i tempi e le modalità con cui gli obblighi diventano concretamente esigibili. Per le scuole, questo si traduce in tre elementi pratici:
- Più tempo per prepararsi: l’applicazione degli obblighi previsti per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III — categoria in cui rientra l’istruzione — slitta dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027, concedendo alle scuole oltre un anno in più per mappare gli strumenti in uso, avviare le valutazioni necessarie e costruire la governance interna.
- Un obbligo di alfabetizzazione digitale già attivo e più sostenibile: l’articolo 4 dell’AI Act, applicabile dal 2 febbraio 2025, resta pienamente in vigore ma viene reso più proporzionato: la scuola deve adottare misure concrete per sviluppare la competenza in materia di IA del proprio personale, senza però dover certificare un livello standardizzato per ciascun individuo.
- Strumenti di semplificazione per la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali: l’Ufficio per l’IA è chiamato a predisporre un modello di questionario semplificato per la FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment), che permetterà alle scuole di riutilizzare, dove pertinenti, le valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati già effettuate ai sensi del GDPR — un aiuto concreto per chi lavora spesso con risorse amministrative limitate.
La proroga dei termini non è un invito a rimandare. È, al contrario, un’occasione preziosa per trasformare un adempimento normativo in un percorso di crescita organizzativa: mappare gli strumenti di IA già presenti nella propria scuola, coinvolgere il personale, e costruire fin da ora una cultura consapevole dell’intelligenza artificiale applicata alla didattica.
4La nuova roadmap: tutte le scadenze aggiornate
Ecco, in ordine cronologico, il quadro completo delle scadenze rilevanti dopo l’entrata in vigore del Digital Omnibus. Ho evidenziato in verde le date di maggiore interesse per il mondo scuola.
2025
Applicazione dei Capi I e II dell’AI Act: definizioni generali, pratiche di IA vietate e, soprattutto, l’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA (art. 4) per fornitori e deployer, scuole comprese.
2026
Entrata in vigore del Digital Omnibus (Regolamento UE 2026/1744) e applicazione degli articoli da 102 a 110 dell’AI Act, relativi ai profili di governance ed esecuzione.
2026
Termine del periodo transitorio di quattro mesi per i fornitori di sistemi di IA generativa già sul mercato, tenuti ad adeguarsi agli obblighi di marcatura dei contenuti sintetici (art. 50, par. 2).
2027
Termine ultimo per la pubblicazione, da parte della Commissione, degli orientamenti applicativi pensati per ridurre gli oneri di conformità, con particolare attenzione alle esigenze delle autorità pubbliche locali — categoria in cui rientrano le istituzioni scolastiche.
2027
Diventano pienamente applicabili gli obblighi del Capo III (sezioni 1, 2 e 3) dell’AI Act per i sistemi ad alto rischio classificati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’Allegato III — la categoria che include i sistemi di IA utilizzati nell’istruzione e nella formazione.
2028
Termine entro cui gli organismi notificati operanti in settori disciplinati da altre normative di armonizzazione devono presentare domanda di designazione unificata anche ai sensi dell’AI Act.
2028
Applicazione degli obblighi del Capo III per i sistemi di IA ad alto rischio classificati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’Allegato I (componenti di sicurezza integrati in prodotti già regolati da altre normative di armonizzazione dell’Unione).
2030
Scadenza finale, in ogni caso, entro cui fornitori e deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche — scuole incluse — devono aver completato l’adeguamento pieno agli obblighi dell’AI Act, anche per i sistemi già in uso prima delle date di applicazione sopra indicate.
5Quattro punti di vista, un unico obiettivo
Come sempre, credo che un tema così importante meriti di essere osservato da più prospettive. Ecco alcuni consigli pratici, letti attraverso le lenti dei ruoli che più mi appartengono.
Il Dirigente Scolastico
- Avviare fin da subito una ricognizione degli strumenti di IA già in uso nell’istituto, distinguendo quelli potenzialmente ad alto rischio ai sensi dell’Allegato III.
- Individuare un referente interno per la governance dell’IA, in raccordo con il Responsabile della Protezione dei Dati.
- Pianificare per tempo, nel PTOF e nel bilancio, le risorse necessarie per la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e per l’adeguamento richiesto entro dicembre 2027.
- Considerare la proroga come una finestra di preparazione, non come un rinvio dell’attenzione al tema.
Il Formatore
- Progettare percorsi di alfabetizzazione IA differenziati per ruolo — dirigenti, docenti, personale ATA — così come richiesto dall’art. 4 dell’AI Act.
- Ancorare la formazione ai quadri europei di riferimento, in primis il DigComp e il framework per l’introduzione dell’IA nell’istruzione.
- Costruire moduli pratici che aiutino il personale a riconoscere quali strumenti utilizzati a scuola rientrano tra i sistemi ad alto rischio.
- Trasformare l’obbligo normativo in un’occasione di crescita professionale condivisa, non in un semplice adempimento formale.
Il Docente
- Chiedersi consapevolmente se gli strumenti digitali usati in classe — piattaforme adattive, correttori automatici, software antiplagio — rientrano tra i sistemi di IA ad alto rischio.
- Mantenere sempre una supervisione umana attiva sulle decisioni che riguardano la valutazione e l’orientamento degli studenti.
- Comunicare con trasparenza a studenti e famiglie l’uso di strumenti di IA nella didattica e nella valutazione.
- Partecipare con curiosità ai percorsi di alfabetizzazione digitale offerti dalla scuola, come opportunità e non come obbligo subito.
Il Coach
- Accompagnare le persone della scuola in questa fase di cambiamento con un approccio che riduca l’ansia da adempimento e valorizzi invece la consapevolezza.
- Ricordare che nessuna normativa, per quanto ben scritta, può sostituire la relazione educativa: l’IA resta uno strumento, la persona resta il centro.
- Favorire momenti di riflessione condivisa in cui il personale scolastico possa esprimere dubbi e resistenze legati all’introduzione di questi strumenti.
- Sostenere una crescita graduale e consapevole, un passo alla volta, proprio come accade in ogni autentico percorso di coaching.
Il Digital Omnibus sull’IA ci consegna, in fondo, un messaggio che va oltre il tecnicismo giuridico: la regolazione dell’intelligenza artificiale nella Scuola non è un ostacolo alla sua adozione, ma la condizione perché questa adozione avvenga in modo responsabile, trasparente e centrato sulla persona. Un’occasione, per chi vive la Scuola con passione, per continuare a costruire — con entusiasmo e consapevolezza — l’educazione di domani.
Fonte normativa: Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, il 24 luglio 2026.